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Sez. 3, Sentenza n. 4434 del 10/05/1996 (Rv. 497562 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio di determinate questioni - Proponibilità dell'azione diretta - Coordinamento con il principio della domanda e con quello dispositivo - Veicolo responsabile del sinistro (ciclomotore) - Obbligo di assicurazione - Onere probatorio a carico del danneggiato - Implicite ammissioni dell'assicuratore convenuto - Esonero di detto onere.
Stato
decisa il 1996-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497562-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

Anche con riguardo all'azione diretta per il risarcimento dei danni, proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, a norma degli artt. 5 e 22 legge n. 990 del 1969, il principio della rilevabilità d'ufficio di determinate questioni, quale quella della proponibilità dell'indicata azione, per essere il veicolo investitore (nella specie, ciclomotore) soggetto, o meno, all'obbligo di assicurazione, deve essere coordinato con il principio della domanda e con quello della disponibilità delle prove (artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ.); con la conseguenza che, pur essendo onere dell'attore -danneggiato provare che il veicolo responsabile del sinistro rientri tra quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria, in quanto detta circostanza è elemento costitutivo del sorgere del diritto fatto valere, egli è, nondimeno, dispensato dalla prova nel caso che tale circostanza risulti implicitamente ammessa dall'assicuratore convenuto, il quale abbia impostato la propria difesa su elementi ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quel fatto (nella specie, mai ponendo in discussione, né prima del giudizio, né nei due gradi di merito, che non ricorresse un'ipotesi di assicurazione obbligatoria, ma limitandosi a dedurre la non colpevolezza del ritardo nella corresponsione del massimale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 5 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)