diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17045 del 23/06/2008 (Rv. 603878 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Provenienza soggettiva dal datore di lavoro - Necessità - Erogazione materiale delle somme da parte di soggetto estraneo al rapporto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di premi erogati dalla direzione centrale di una impresa assicurativa agli agenti di una agenzia periferica.
Stato
decisa il 2008-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603878-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, rientra nella nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in relazione alla quale sussiste l'obbligo contributivo del datore di lavoro, qualsiasi utilità economicamente valutabile corrisposta al dipendente che provenga soggettivamente dal datore di lavoro se, sotto il profilo oggettivo o causale sia collegata al rapporto di lavoro e ricevuta in dipendenza dello stesso, non rilevando il fatto che le somme siano materialmente erogate da soggetto diverso dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso dall'assoggettamento a contribuzione i premi erogati dalla direzione generale di una impresa assicurativa in favore degli agenti operanti presso una agenzia periferica, in quanto espressamente ritenute non riconducibili al rapporto di lavoro dell'agente con detta agenzia periferica).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)