diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995 (Rv. 490674 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE | Domanda di annullamento - Prova dei fatti - Caratteri - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490674-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE

La prova dei fatti posti a base della domanda di annullamento di un contratto o di una donazione per incapacità naturale, ai sensi degli artt. 428 e 775 cod. civ., può essere fornita con ogni mezzo ed anche con elementi raccolti in un giudizio diverso tra le stesse parti o fra altri; l'apprezzamento di queste prove sfugge al sindacato di legittimità se è sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 775 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)