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Sez. 5 - , Sentenza n. 20859 del 17/03/2021 Ud. (dep. 26/05/2021) Rv. 281267 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Assoluzione definitiva per il reato di atti persecutori - Successiva contestazione del reato di minaccia - Violazione del divieto di “bis in idem” - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281267-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

La pronunzia assolutoria per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minaccia che ne costituisca una porzione di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel profferire frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori determinanti uno o più degli eventi tipici dello "stalking", non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di "bis in idem", secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)