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Sez. 1, Sentenza n. 2086 del 13/06/1969 (Rv. 341362 - 01)

FALLIMENTO - VENDITA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - CARATTERE OGGETTIVO E ASSOLUTO - RIACQUISTO DELLA CAPACITA DA PARTE DEL FALLITO - REVIVISCENZA AUTOMATICA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341362-01

FALLIMENTO - VENDITA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - CARATTERE OGGETTIVO E ASSOLUTO - RIACQUISTO DELLA CAPACITA DA PARTE DEL FALLITO - REVIVISCENZA AUTOMATICA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

Lo scioglimento di un contratto di vendita, avvenuto a causa del fallimento di uno dei contraenti, ha carattere oggettivo ed assoluto, Ond'e che, nei confronti del fallito tornato in bonis, la reviviscenza di tale contratto non puo mai essere automatica, essendo, all'uopo, indispensabile un nuovo incontro dei consensi.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)