Sez. 1, Sentenza n. 11942 del 25/11/1998 (Rv. 521091 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - APPALTO | Esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto da parte del curatore - Conseguenze - Azione di adempimento del contratto e di risarcimento dei danni da ritardo proposta dal committente prima del fallimento - Improseguibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - APPALTO
In tema di fallimento, qualora il committente abbia introdotto, prima della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, domanda per l'esecuzione del contratto d'appalto stipulato con quest'ultimo e per il risarcimento dei danni derivatigli dal ritardo nell'adempimento, l'esercizio, da parte del curatore, della facoltà di sciogliersi dal contratto rende improseguibili le azioni di adempimento e di danni così proposte.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)