Sez. 1, Sentenza n. 7505 del 08/07/1993 (Rv. 483061 - 01)
Urbanistica - Concessione (e licenza) edilizia - Contributo per il rilascio | Contributo per oneri di urbanizzazione - Determinazione in relazione all'impegno del privato ad eseguire direttamente alcune opere - Provvedimento relativo - Impugnazione - Omissione - Conseguenze - Privato - Coincidenza delle opere da eseguire direttamente con le altre - Opposizione al Comune - Inammissibilità .
Urbanistica - Concessione (e licenza) edilizia - Contributo per il rilascio
Il provvedimento, con cui il Comune, in sede di rilascio di licenza edilizia, determini il contributo per oneri di urbanizzazione, a carico del privato che si sia in precedenza impegnato ad eseguire direttamente alcune opere di urbanizzazione, riposa sul presupposto della inerenza di tale contributo ad opere diverse da quelle oggetto di detta esecuzione diretta. Pertanto, ove la legittimità di tale provvedimento non sia stata contestata in via d'impugnazione del medesimo, si deve escludere che il privato, al fine di essere esonerato dai suddetti impegni, possa successivamente opporre al Comune la coincidenza delle une con le altre opere.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)