diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7874 del 27/09/1994 (Rv. 487906 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO | Natura - Restituzione - Condizioni - Opere di urbanizzazione primaria - Esecuzione - Obbligo dopo la riscossione del contributo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487906-01

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO

Il contributo per oneri di urbanizzazione, al versamento del quale è subordinato il rilascio della concessione edilizia (art. 3 legge n. 10 del 1977), non ha natura di controprestazione in rapporto sinallagmatico rispetto a detto rilascio, ma è assimilabile ai corrispettivi di diritto pubblico (a titolo di partecipazione agli oneri che gravano sulla collettività in relazione alle opere di trasformazione del territorio), stante l'autonomia del procedimento di determinazione del contributo - non commisurato né all'utile dell'operazione, né al vantaggio del concessionario - rispetto a quello di rilascio della concessione, con la conseguenza che il contributo medesimo può essere restituito solo nelle ipotesi in cui il concessionario non effettui la costruzione o non possa più effettuarla per sopravvenuto mutamento delle previsioni urbanistiche e per l'annullamento della concessione, senza che diversamente il Comune, una volta riscosso il contributo, possa ritenersi obbligato all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 3 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 11 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)