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Sez. 1, Sentenza n. 3418 del 23/10/1968 (Rv. 336503 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336503-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*

L'accertamento della impossibilita o dell'estrema difficolta di fornire prova precisa dell'ammontare del danno rientra nell'apprezzamento del giudice di merito, ma la Determinazione di procedere alla liquidazione equitativa non puo ritenersi giustificata ove manchi un qualsiasi accenno alla ricorrenza dei suoi presupposti. (nella specie i giudici di merito avevano proceduto alla liquidazione equitativa del danno senza dare un'adeguata dimostrazione della stessa sussistenza del medesimo, senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 1226 cod.civ. ed anzi riconoscendo che dei pregiudizi, alligati dal preteso danneggiato, uno, il discredito, era solo probabile e l'altro, il mancato conseguimento di altri affari, non era provato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)