Sez. 1, Sentenza n. 1063 del 15/04/1971 (Rv. 351097 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - DIVERSITA DI DISCIPLINA TRA SENTENZA DEFINITIVA E SENTENZA NON DEFINITIVA - FATTISPECIE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - DIVERSITA DI DISCIPLINA TRA SENTENZA DEFINITIVA E SENTENZA NON DEFINITIVA - FATTISPECIE.*
Il criterio della soccombenza e definito, nel vigente ordinamento giuridico, nel senso che debbono contenere la condanna alle spese giudiziali le sentenze definitive, perche decidono il merito o una questione di Competenza o altra pregiudiziale, mentre non contengono tale condanna le sentenze non definitive che decidono parzialmente il merito o una questione di Competenza o altra pregiudiziale senza definire il giudizio. (nella specie, l'attore aveva adito l'autorita giudiziaria per ottenere la dichiarazione di nullita di una decisione della commissione provinciale delle imposte perche viziata da grave errore di apprezzamento e da difetto di calcolo. L' amministrazione finanziaria non aveva contestato la nullita della decisione, ma aveva richiesto che fosse pregiudizialmente dichiarata l'incompetenza per materia della commissione e, nel merito, pur non negando l'errore di apprezzamento, aveva sostenuto la necessita di accertare in via preliminare l'errore di calcolo. Il tribunale aveva accolto integralmente la domanda, condannando l'amministrazione convenuta alle spese di lite. Quest'ultima pronunzia era stata confermata dalla Corte di appello in considerazione della soccombenza della convenuta che aveva richiesto l'annullamento della decisione per motivi diversi da quelli prospettati dal contribuente. La suprema Corte ha confermato tale sentenza enunziando il principio di cui in massima). (V 2028'69, mass n 341276' 2122'68, mass n 334288).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)