Sez. 2, Sentenza n. 2122 del 24/06/1968 (Rv. 334288 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO- SENTENZA DI RIMESSIONE DEL PROCESSO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PRONUNZIA SULLE SPESE - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO- SENTENZA DI RIMESSIONE DEL PROCESSO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PRONUNZIA SULLE SPESE - NECESSITA.*
L'art. 91 cod.proc.civ. non richiede, per la pronuncia sulle spese, una decisione che attenga al merito, ma unicamente una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice davanti al quale lo stesso pende. Ne consegue che anche la sentenza di appello che, a norma dell'art. 354 cod.proc.civ. rimette la causa davanti al giudice di primo grado, deve contenere la pronuncia in ordine all'Onere delle spese processuali, non essendo in facolta del giudice d'appello sospendere le relative statuizioni, investendone il giudice di rinvio. (Conf. N. 2882-66, mass. N.325461 n.1154-62 216-62 1603-61 1341-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)