Sez. 4, Sentenza n. 588 del 29/09/1986 Ud. (dep. 20/01/1987) Rv. 174900 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - CONDOTTA ANTIGIURIDICA PREVISTA, ANCHE GENERICAMENTE, DA QUALSIASI NORMA PREDISPOSTA ALLA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - FATTISPECIE: RITENUTA IRRILEVANZA DELLA MANCATA QUALITÀ DI DIPENDENTE O DI LAVORATORE ADDETTO.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - CONDOTTA ANTIGIURIDICA PREVISTA, ANCHE GENERICAMENTE, DA QUALSIASI NORMA PREDISPOSTA ALLA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - FATTISPECIE: RITENUTA IRRILEVANZA DELLA MANCATA QUALITÀ DI DIPENDENTE O DI LAVORATORE ADDETTO.*
In tema di omicidio colposo, la circostanza aggravante prevista nella seconda ipotesi del comma secondo dell'art. 589 cod. pen. (fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) deve ritenersi sussistente quando è stata posta in essere una condotta antigiuridica contemplata, anche in Forma generica, da qualsiasi norma che comunque sia predisposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. (nella specie, relativa ad affermazione di responsabilità per l'ipotesi aggravata) è stato ritenuto irrilevante il fatto che la vittima non fosse un dipendente dell'imputato, gestore di una cava, o comunque un lavoratore addetto alla cava medesima ove si era verificata la frana). (Conf mass n 158244; (Conf mass n 154161; (Conf mass n 153729).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)