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Sez. 4, Sentenza n. 5751 del 07/12/1981 Ud. (dep. 09/06/1982) Rv. 154161 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - TUTELA DELL'ESTRANEO ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154161-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - TUTELA DELL'ESTRANEO ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*

Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tutelano chiunque, per ragioni di lavoro, si trovi negli ambienti protetti, a prescindere da un rapporto di dipendenza diretta fra la vittima e titolare dell'impresa in cui l'incidente è avvenuto. (V. Mass. N. 106610, 150191, e massime ivi citate.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 1, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)