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Sez. 1, Sentenza n. 2933 del 04/04/1997 (Rv. 503491 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Crediti dei farmacisti per medicinali forniti agli assistiti del S.S.N. - Sopravvenuta scadenza del termine indicato nel C.C.N.L. del 1979 - Conseguente "mora ex re" - Configurabilità - Esclusione - Costituzione in mora della U.S.L. previa intimazione ex art. 1219 cod. civ. - Necessità - Previsione, nella legge regionale siciliana dell'accredito delle somme su conto bancario o postale del farmacista - Rilevanza - Esclusione - Presentazione delle distinte contabili mensili - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503491-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI

Il sopraggiungere della scadenza all'uopo fissata dell'art. 10 dell'Accordo nazionale U.S.L. - farmacisti approvato con contratto collettivo 15 settembre 1979, e cioè il giorno 25 del mese di riferimento, non implica "mora ex re", ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 cod. civ. considerato che l'art. 26 della legge regionale siciliana 18 aprile 1981 n. 69 non apporta alcuna deroga al regime di tesoreria prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e fatto proprio anche dalla regione Sicilia e che la previsione dell'accreditamento delle somme dovute dalla U.S.L. sul conto bancario o postale del creditore non vale a spostare il "forum solutionis", che anche in questo caso, come in quello in cui il mandato di pagamento sia commutato in vaglia cambiario o in assegno circolare da rimettere al creditore, resta la sede dell'Ufficio di tesoreria nella quale si provvede alla emissione dell'assegno o si dispone l'accreditamento; ne consegue che il farmacista, per la costituzione in mora dell'obbligata U.S.L., deve provvedere con intimazione ex art. 1219, primo comma cod. civ., alla quale non è equiparabile, né in modo esplicito né in modo implicito, la presentazione di distinte contabili dei rimborsi mensili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 69 art. 26, Contr. Coll. 15/09/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)