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Sez. 3, Sentenza n. 10523 del 09/08/2000 (Rv. 539373 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Pagamenti presso il tesoriere delle USL - Termine - Scadenza - "Mora ex re" - Esclusione - "Costituzione in mora" ex art. 1219, comma primo - Necessità.
Stato
decisa il 2000-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539373-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI

A seguito della localizzazione dei pagamenti presso l'istituto tesoriere delle unità sanitarie locali, attuata con la legge Regione Abruzzo del 16 giugno 1980, n. 53, la scadenza del termine fissato per il pagamento non produce "mora ex re" ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3 cod.civ. ed il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria è subordinato alla costituzione in mora mediante intimazione scritta a norma dell'art. 1219, comma primo cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Legge Reg. Abruzzi 16/06/1980 num. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)