Sez. 5 - , Ordinanza n. 25491 del 12/10/2018 (Rv. 650805 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Redditi di impresa - Costi deducibili - Inerenza - Necessità - Costi per la promozione del marchio e del prodotto - Deducibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di imposte sui redditi di impresa, sono deducibili i costi sostenuti per la promozione del marchio e del prodotto sul mercato, in quanto inerenti all'attività di impresa, stante la funzionalità all'incremento della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)