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Sez. 5, Sentenza n. 27198 del 22/12/2014 (Rv. 634210 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Costi di sponsorizzazione - Inerenza all'attività d'impresa - Sussistenza - Fondamento - Utilizzatore del marchio in via esclusiva non titolare - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634210-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

I costi di sponsorizzazione si traducono per lo sponsor in una forma di pubblicità indiretta, consistente nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, sicché vanno considerati, ai fini fiscali, inerenti all'attività di impresa, senza che rilevi, in assenza di elementi di prova contraria, il cui onere incombe sull'Amministrazione finanziaria, che lo sponsor sia solo l'utilizzatore del marchio, in via esclusiva, sul territorio nazionale, identificandosi, in tale evenienza, nel soggetto che, dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, trae un'utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1967 num. 685 art. 109 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)