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Sez. 3, Sentenza n. 1131 del 07/03/1978 (Rv. 390505 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - ORDINANZA PRONUNCIATA IN UDIENZA - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - COMUNICAZIONE - IRRILEVANZA - OPPOSIZIONE - TERMINE - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390505-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - ORDINANZA PRONUNCIATA IN UDIENZA - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - COMUNICAZIONE - IRRILEVANZA - OPPOSIZIONE - TERMINE - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il principio sancito dall'art 176 cod proc civ, secondo cui le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano parteciparvi, ha carattere generale nel nostro sistema processuale e vale, percio, anche per il processo di esecuzione, salvo deroghe espresse del legislatore: ne consegue che l'attivita dell'organo che dispone ed esegue una comunicazione al di fuori di ogni previsione, cosi come non ritarda il momento in cui l'atto viene conosciuto, non puo determinare nemmeno uno spostamento, a favore della parte cui essa e diretta, della decorrenza del termine di cinque giorni, stabilito per l'opposizione agli Atti esecutivi. (V 1117/71, mass n 351188).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)