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Sez. L, Sentenza n. 1886 del 07/03/1985 (Rv. 439808 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO GIORNALISTICO - CORRISPONDENTE DA CAPOLUOGO DI PROVINCIA - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI REDATTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439808-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO GIORNALISTICO - CORRISPONDENTE DA CAPOLUOGO DI PROVINCIA - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI REDATTORE - CONDIZIONI.*

Il giornalista professionista, corrispondente da un capoluogo di provincia, può ottenere, ai sensi dell'art. 5 del cod. civ. 10 gennaio 1959, (reso esecutivo erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153) la qualifica di redattore solo quando la sua attività non si limiti alla trasmissione di notizie, presentate come eventi o fatti, ma si evolve in un processo di analisi dei fatti stessi, inteso a cogliere in essi, in una valutazione soggettiva, peculiarità di significato e dimensione culturale, ai fini di una elaborazione costituente l'aspetto precipuo di una comunicazione che non si risolve nella sola considerazione della pura notizia. (V 1529/78, mass n 390505).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 5, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)