Sez. L, Ordinanza n. 26190 del 25/09/2025 (Rv. 676495-01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Obbligo dell'agente di restituire le provvigioni riscosse ex art. 1748, comma 6, c.c. - Presupposti - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE
In tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di restituire le provvigioni riscosse, ai sensi dell'art. 1748, comma 6, c.c., sorge esclusivamente a fronte della certezza dell'impossibilità di esecuzione del contratto fra terzo e preponente per cause non imputabili a quest'ultimo, restando a tal fine irrilevante ogni diversa vicenda relativa alla fase esecutiva dell'affare concluso con il terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo di restituzione, sul presupposto che oggetto della controversia tra preponente e agente fosse la corretta determinazione della misura delle provvigioni così come pattuita, senza alcun riferimento alla regolare esecuzione del contratto promosso dall'agente).
Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)