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Sez. 2, Ordinanza n. 12816 del 10/05/2024 (Rv. 671502-01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Art. 1748, comma 5, c.c. - Riconoscimento della provvigione ridotta - Presupposto - Accordo tra preponente e terzo - Contenuto - Limiti - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671502-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento all'agente della provvigione in misura ridotta, ex art. 1748, comma 5, c.c., è sufficiente che il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto, restando irrilevanti le modalità con cui tale accordo è stato concluso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che la transazione con cui preponente e terzo avevano convenuto di non dare esecuzione a un contratto di somministrazione determinasse un nuovo regolamento di interessi, tale da escludere il diritto dell'agente alla provvigione ridotta per la parte ineseguita del precedente contratto).

Cod. Civ. art. 1748 com. 5, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)