Sez. 2, Sentenza n. 3906 del 09/09/1989 (Rv. 463750 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA MEDESIMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA MEDESIMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine annuale di decadenza dell'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione, in quanto il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 cost., deve ritenersi inciso - a causa della mancata trasmissione dell'atto nella sfera di conoscenza del destinatario - soltanto quando, per la brevità del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'impugnativa, il pregiudizio della difesa non possa essere evitato con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore del soggetto processuale, non potendosi richiedere alla parte e ai suoi difensori una diligenza eccezionale, superiore a quella solitamente richiesta e che, comportando un continuo controllo degli Atti processuali, superi il limite della normalità. (Conf 5819/84, mass n 437496; (Conf 3501/79).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)