diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5819 del 16/11/1984 (Rv. 437496 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - MOMENTO DETERMINANTE - DEPOSITO DELLA SENTENZA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 327 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437496-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - MOMENTO DETERMINANTE - DEPOSITO DELLA SENTENZA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 327 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 cod. proc. civ. nella parte in cui fa decorrere il termine annuale di decadenza della impugnazione dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione, in quanto il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, deve ritenersi violato, a causa della mancata trasmissione dell'atto nella sfera di conoscenza del destinatario, soltanto quando per la brevità del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'impugnativa, il pregiudizio del diritto di difesa non possa essere evitato con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore del soggetto processuale, non potendosi richiedere alla parte e ai suoi difensori una diligenza eccezionale, superiore a quella solitamente richiesta e che, comportando un continuo controllo degli Atti processuali, superi il limite della normalità. (V 1852/82, mass n 419698; (V 1016/82, mass n 418877; (V 4871/81, mass n 415597; (V 4516/81, mass n 415225).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)