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Sez. 1, Sentenza n. 3258 del 01/07/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200014 - 01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere | Ergastolo - Applicabilità - Esclusione - Applicabilità parziale ai fini dell'ammissione ai benefici penitenziari - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1994-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200014-01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere

La pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile "in parte", ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, "in toto", ovvero, sempre per la medesima volontà, convertibile in pena di altra specie; né il condono parziale può applicarsi al limitato scopo dell'anticipata maturazione dei periodi di pena espiata necessari per l'accesso a taluni benefici penitenziari, perché questi hanno come presupposto, oltre che una pregressa espiazione, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da cui l'indulto prescinde completamente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)