Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 22/03/2000 Cc. (dep. 16/06/2000) Rv. 216194 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Indulto parziale dell'ergastolo - Possibilità - Esclusione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
La pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, "in toto" ovvero, sempre in forza della medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, di guisa che ad essa non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l'indulto previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)