Sez. 1 - , Ordinanza n. 25996 del 17/10/2018 (Rv. 651298 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti d’investimento mobiliari - Stipulati fuori della sede dell’intermediario - Diritto di recesso del cliente ex art. 30 del T.U.F. - Ambito di applicazione - Necessaria previsione nel testo del contratto - Omissione - Conseguenze - Nullità del contratto - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di contratti d'investimento mobiliare stipulati fuori della sede dell'intermediario, l'art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, prevede il diritto di recesso del risparmiatore, il cui ambito applicativo attiene sia alle vendite di strumenti finanziari, per i quali l'intermediario abbia assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell'emittente o dell'offerente, sia le vendite poste in essere in attuazione di un servizio di investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente nel contesto di un contratto quadro. Tale diritto di recesso, che ha la finalità di ripristinare, "a posteriori", la carenza di adeguata riflessione preventiva dell'investitore, la quale può essere mancata nel caso di sollecitazione all'acquisto da parte del promotore, deve essere espressamente previsto in contratto, a pena di nullità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)