Sez. 1, Ordinanza n. 4282 del 19/02/2025 (Rv. 673853-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari e servizi d’investimento - Avviso della facoltà di recesso per il cliente - Necessità di specifiche modalità redazionali e di evidenziazione grafica - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, l'avviso della facoltà di recesso concessa all'investitore ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, non impone alcun obbligo di evidenziazione grafica o una particolare forma redazionale, essendo sufficiente che sia dato in modo chiaro e trasparente in caratteri uguali a quelli delle altre clausole.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 6, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)