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Sez. 5 - , Sentenza n. 8545 del 27/03/2019 (Rv. 653349 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Area fabbricabile - Criterio del valore commerciale complessivo - Determinazione - Modalità.
Stato
decisa il 2019-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653349-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, la base imponibile di un'area fabbricabile va individuata, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione al suo valore commerciale complessivo che, dovendo tener conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, può essere espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera area, in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)