Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 07/05/2010 (Rv. 613191 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Area fabbricabile - Criterio del valore commerciale complessivo - Determinazione - Modalità - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, la base imponibile di un'area fabbricabile va individuata, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione al suo valore commerciale complessivo che, dovendo tener conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, può essere espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera area, in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale. (In applicazione del principio, la S.C., accogliendo il ricorso di un comune, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria che aveva individuato il valore dell'area tenendo conto delle sole zone destinate ad edificazione ed escludendo completamente quelle destinate ad infrastrutture e servizi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)