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Sez. 5, Sentenza n. 11703 del 08/10/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209269 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Amministratori - Dimostrazione della destinazione dei beni - Obbligo - Omessa dimostrazione - Desumibilità della prova della distrazione o dell'occultamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209269-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In materia di reati fallimentari, in particolare con riferimento alla bancarotta patrimoniale, gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)