Sez. 5, Sentenza n. 523 del 22/11/2006 Ud. (dep. 12/01/2007) Rv. 235694 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Motivazione - Idoneità dei comportamenti distrattivi a recare offesa agli interessi della massa dei creditori - Necessità - Limiti.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, è necessaria una motivazione, anche implicita, sulla idoneità dei comportamenti distrattivi a recare offesa agli interessi della massa dei creditori, in ragione della perdita di ricchezza che gli stessi hanno determinato e della mancanza di un riequilibrio economico "medio tempore". (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto priva di rilievo la distanza di tempo dalle condotte distrattive rispetto alla formale dichiarazione di fallimento, essendo emerso che la società si trovava in notevoli difficoltà finanziarie ed economiche sin dall'epoca della contestata distrazione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)