Sez. 1, Sentenza n. 10626 del 09/05/2007 (Rv. 596985 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Esercizio del potere di riduzione - Criteri - Interesse all'adempimento - Valutazione - Necessità - Fattispecie in tema di risoluzione di un contratto di affitto d'azienda.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello aveva cospicuamente ridotto la penale dovuta da un fallimento per la risoluzione di un contratto d'affitto d'azienda, valutando la penale in relazione ai danni subiti per l'inadempimento e a quelli risarciti o insinuati al fallimento mentre avrebbe dovuto far riferimento all'interesse all'esecuzione del contratto al momento della stipulazione della clausola).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)