Sez. L, Sentenza n. 7835 del 04/04/2006 (Rv. 588526 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Criteri - Fattispecie in tema di violazione di patto di non concorrenza.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
Il criterio cui il giudice deve porre riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di riduzione della penale proposta da lavoratori incorsi nella violazione del patto di non concorrenza, rilevandone la conformità ai suddetti parametri, essendo stato osservato, nell'inerente motivazione, che l'inadempimento era stato totale rispetto all'obbligazione assunta, essendo iniziato dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto e protraendosi per l'intero periodo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 2125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)