diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10167 del 12/07/2002 (Rv. 555692 - 01)

SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - FUNZIONI - GIURISDIZIONALI - IN GENERE | Composizione - Membro designato dalla giunta regionale - Scadenza al termine del mandato sessennale - "Prorogatio" nello svolgimento delle funzioni fino alla nomina del successore - "Ex" art. 3, secondo comma, D.Lgs. n. 654 del 1948 (nel testo modificato dal d.P.R. n. 204 del 1978) - Lettura costituzionalmente orientata - Necessità - Richiamo a Corte cost. n. 25 del 1976.
Stato
decisa il 2002-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555692-01

SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - FUNZIONI - GIURISDIZIONALI - IN GENERE

In tema di composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, affinché sia rispettato il principio costituzionale d'indipendenza del giudice speciale occorre che l'art. 3, secondo comma, del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654 (come sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204) - il quale, allo scopo di non esporre il funzionamento dell'organo giurisdizionale al rischio di risultare impedito in attesa che il procedimento di nomina del successore si compia, prevede che i membri designati dalla giunta regionale, una volta scaduti, continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei rispettivi successori - venga interpretato nel senso di richiedere, comunque, l'inizio del procedimento per la sostituzione attraverso la designazione del successore anteriormente alla scadenza del mandato del componente, giacché diversamente - ove la norma venisse letta nel senso di consentire l'intervento della designazione del successore dopo la scadenza dell'incarico del componente che si tratta di sostituire - quest'ultimo si troverebbe in una situazione analoga a quella che si aveva con la possibilità di riconferma dell'incarico, possibilità prevista dal testo originario della disposizione ma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 1976 in quanto rimessa ad una scelta discrezionale della giunta regionale, come tale lesiva del principio costituzionale sopra evocato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/05/1948 num. 654 art. 3 com. 2 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)