Sez. U, Sentenza n. 26180 del 07/12/2006 (Rv. 594256 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Denunzia di difetto di giurisdizione per irregolare composizione dell'organo - Momento della decisione - Rilevanza - Sopravvenuta causa di irregolarità - Ininfluenza - Fattispecie relativa a Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE
Ai fini della verifica della regolare composizione dell'organo giudicante, il momento della pronuncia della sentenza va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre resta irrilevante che alla data di pubblicazione del provvedimento sia sopravvenuto un motivo di irregolarità di detta composizione. (Nella specie, relativa al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, la S.C., sulla base dei documenti prodotti ex art. 372 cod. proc. civ. per il giudizio sull'eccepito difetto di giurisdizione, ha respinto il ricorso rilevando che mancava la prova che alla data della decisione uno dei componenti si trovasse nella fase di proroga dei poteri senza che fosse iniziato il procedimento per la nomina del suo sostituto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/1948 num. 654 art. 3 com. 2 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)