Sez. 1, Ordinanza n. 5519 del 01/03/2024 (Rv. 670558-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE | Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. - Imputabilità del fatto dannoso a più soggetti - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza - Limiti.
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE
Sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)