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Sez. 2, Ordinanza n. 7078 del 24/03/2026 (Rv. 677485-01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Deposito fiduciario - Nozione - Funzione. DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERZO INTERESSATO AL DEPOSITO - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677485-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il deposito fiduciario o di garanzia è il negozio giuridico atipico, bilaterale o trilaterale, con cui le parti del contratto principale affidano in custodia uno o più beni di varia natura ad un soggetto - terzo il quale, all'avveramento della condizione prevista dal contratto, provvederà alla relativa consegna o trasferimento in favore di chi risulterà averne diritto; detto contratto assolve ad una funzione mista, di conservazione e di garanzia rispetto ad alcune obbligazioni del contratto principale, cui è avvinto in forza di collegamento negoziale.

Cod. Civ. art. 1773, Cod. Civ. art. 1798, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)