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Sez. U, Sentenza n. 745 del 15/03/1972 (Rv. 356891 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - LIMITI - MANCATA DECLARATORIA DELL'INAMMISSIBILITA O DELL'IMPROCEDIBILITA - RIPROPONIBILITA DI ALTRO RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356891-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - LIMITI - MANCATA DECLARATORIA DELL'INAMMISSIBILITA O DELL'IMPROCEDIBILITA - RIPROPONIBILITA DI ALTRO RICORSO - CONDIZIONI.*

Colui che propone un ricorso per Cassazione affetto da un vizio che lo renda inammissibile, od ometta di eseguirne il deposito nella cancelleria della Corte suprema, non decade dal diritto di proporre altro valido ricorso, sempreche sia tuttora pendente il relativo termine e non sia stata nel frattempo gia dichiarata la inammissibilita o l'improcedibilita del primo ricorso. (nella specie il primo ricorso mancava della indicazione degli estremi della quietanza del deposito per soccombenza e non era stato depositato in cancelleria). (V 1654'70, mass n 347586; 3581'69, mass n 343778; 851'69, mass n 339207).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)