Sez. U, Sentenza n. 1654 del 21/09/1970 (Rv. 347586 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - MANCATA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA O DI IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO VIZIATO - RIPROPONIBILITA DI ALTRO RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - MANCATA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA O DI IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO VIZIATO - RIPROPONIBILITA DI ALTRO RICORSO - CONDIZIONI.*
Il principio della consumazione dell'impugnazione si applica al ricorso per Cassazione viziato da cause di inammissibilita o di improcedibilita solo quando sia gia intervenuta una pronuncia al riguardo. Pertanto, prima della emanazione della stessa e ammissibile la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del precedente viziato, purche non sia ancora decorso il termine per tale proposizione. (Conf 983'67, mass n 327256).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)