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Sez. 3, Sentenza n. 5264 del 16/09/1980 (Rv. 409103 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO - TERMINE TRIMESTRALE - OMISSIONE DELLA PROVA DELL'AMMISSIONE ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI MUTUO - SOSPENSIONE DEL TERMINE PREDETTO - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DI TALE AMMISSIONE AVUTA ALIUNDE DAL PROPRIETARIO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409103-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO - TERMINE TRIMESTRALE - OMISSIONE DELLA PROVA DELL'AMMISSIONE ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI MUTUO - SOSPENSIONE DEL TERMINE PREDETTO - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DI TALE AMMISSIONE AVUTA ALIUNDE DAL PROPRIETARIO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*

Qualora l'avente diritto alla prelazione agraria abbia omesso di fornire al venditore, entro il termine trimestrale previsto per il pagamento del prezzo di acquisto, la prova, da darsi esclusivamente mediante apposita certificazione dell'ispettorato provinciale della agricoltura, che la domanda di mutuo da lui presentata e stata ammessa all'istruttoria, il fatto che di tale circostanza il proprietario del fondo sia venuto a conoscenza aliunde non e sufficiente a determinare (ex art 8, settimo comma, della legge n 590 del 1965) la sospensione del termine anzidetto. (V 1315/75, mass n 374834).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)