Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4834 del 01/03/2018 (Rv. 648209 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | - Art. 4 della legge n. 689 del 1981 - Esimente dello stato di necessità - Condizioni - Criterio di cui all'art. 54 c.p.- Applicabilità in relazione ad un pericolo riguardante un animale - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, l'esimente dello stato di necessità, occorre - in conformità a quanto disposto dall'art. 54 c.p.- che sussista un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne consegue che detta esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, aveva ritenuto l'applicabilità dell'esimente in relazione alla necessità, addotta dal trasgressore, di raggiungere rapidamente un cane gravamente malato, per somministrargli, in qualità di veterinario, cure urgenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)