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Sez. 2, Sentenza n. 14515 del 19/06/2009 (Rv. 608905 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Art. 4 della legge n. 689 del 1981 - Esimente dello stato di necessità - Condizioni - Criteri di cui agli artt. 54 e 59 cod. pen. - Applicabilità in relazione ad un pericolo riguardante un animale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608905-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, l'esimente dello stato di necessità, occorre - in conformità a quanto disposto dagli artt. 54 e 59 cod. pen. - che sussista un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne consegue che detta esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a seguito dell'irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada per l'eccesso di velocità, aveva escluso l'applicabilità dell'esimente in relazione al trasporto d'urgenza, presso un veterinario, di un gatto gravemente ferito e raccolto poco prima).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)