Sez. 1, Sentenza n. 28812 del 31/12/2013 (Rv. 628893 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Domanda di restituzione della cauzione - Implicita proposizione unitamente a quella di risoluzione del contratto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in caso di tardiva proposizione della domanda di restituzione nel corso della fase istruttoria - Inammissibilità - Omessa pronuncia - Inconfigurabilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di appalto, la domanda di restituzione della cauzione versata a garanzia della corretta esecuzione dell'opera non può considerarsi implicitamente contenuta in quella di risoluzione del contratto di appalto per colpa del committente o per eccessiva onerosità sopravvenuta, proposta in via riconvenzionale, essendo esse caratterizzate da un "petitum" e da una "causa petendi" diverse, sicché la prima, se proposta nel corso della fase istruttoria espletata in primo grado, si configura come domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353), con conseguente inconfigurabilità del vizio, denunciato in sede di impugnazione, di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)