Sez. 1, Sentenza n. 7951 del 31/03/2010 (Rv. 612401 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Domanda nuova in appello - Inammissibilità - Vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a domanda riconvenzionale.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova (nella specie, domanda riconvenzionale proposta, solo in appello, da parte del Comune convenuto nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale), giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/04/1910 num. 639 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)