Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6655 del 02/05/2012 (Rv. 622567 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Liquidazione - Ricorso in forma collettiva e modestia della posta in gioco - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, la presunzione di danno non patrimoniale é notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza non è superata dalla circostanza che il ricorso (nella specie amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria), sia proposto da una pluralità di attori, considerato che la forma collettiva e indifferenziata non equivale a trasferire sul gruppo situazioni di angoscia o patema d'animo, riferibili invece, specificamente, a ciascun singolo consorte in lite; né costituisce utile ragione, per ridurre sensibilmente l'importo dell'indennizzo, il rilievo del modesto valore della posta in gioco.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)