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Sez. 1, Sentenza n. 15268 del 12/07/2011 (Rv. 619406 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Liquidazione - Obbligo di tener conto dei criteri adottati dalla Corte EDU - Limiti - Fattispecie relativa a controversia introdotta con ricorso collettivo.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619406-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice nazionale deve fare riferimento ai criteri di determinazione della riparazione del danno non patrimoniale applicati dalla Corte europea, potendosene discostare solo in presenza di determinate circostanze, quali la natura ed entità della cosiddetta "posta in gioco" e le condizioni socio-economiche del richiedente; pertanto, legittimamente il giudice di merito può discostarsi dai parametri indennitari CEDU qualora, come nella specie, accerti la modestia della "posta in gioco" sia per il valore della causa, sia per la natura collettiva del ricorso, che può indurre ad una minore personalizzazione della controversia e, di conseguenza, ad una minore sofferenza per il suo prolungarsi.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)