Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005 (Rv. 580260 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE | Appello incidentale - Termine - Giorno dell'udienza - Esclusione dal computo - Giorno finale calcolato a ritroso - Inclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE
In relazione al termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, a norma dell'art. 436 cod. proc. civ., l'appellato deve costituirsi e notificare l'eventuale appello incidentale alla controparte, il giorno dell'udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine dev'essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale (costituito dal decimo giorno), in base al principio generale (artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ.) secondo cui dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Civ. art. 2963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)