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Sez. L, Sentenza n. 3345 del 04/06/1985 (Rv. 441011 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - TERMINE - GIORNO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE DEL COMPUTO.*
Stato
decisa il 1985-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441011-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - TERMINE - GIORNO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE DEL COMPUTO.*

In relazione al termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, a norma dell'art. 436 cod. proc. civ., l'appellato deve costituirsi e notificare l'eventuale appello incidentale alla controparte, il giorno dell'udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine dev'essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale (costituito dal decimo giorno), in base al principio generale (artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ.) secondo cui dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur. (V 2795/82, mass n 420664; (V 521/82, mass n 418227; (V 1338/80, mass n 404861; (V 2189/79, mass n 398537).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)