Sez. 4, Sentenza n. 10453 del 25/09/1995 Ud. (dep. 20/10/1995) Rv. 202277 - 01
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Deposito della lista - In genere | Ammissione di testi indicati dal P.M. - Omessa specificazione nella lista delle circostanze su cui deve vertere l'esame - Mero riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione - Sufficienza - Condizioni.
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Deposito della lista - In genere
Non sussiste violazione dell'art. 468 cod. proc. pen. nell'ipotesi di ammissione di testi indicati dal P.M. in liste sfornite della indicazione delle circostanze sulle quali dovrebbero essere esaminati e contenenti un mero riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione. Ed invero, la finalità perseguita dal legislatore con la previsione del citato articolo 468 di tutelare le parti del processo contro l'introduzione di eventuali prove a sorpresa e di consentire loro la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni è soddisfatta in modo sufficiente mediante il semplice riferimento all'oggetto della imputazione, quando la formulazione di quest'ultima contenga concretamente l'indicazione degli elementi essenziali della fattispecie di cui l'imputato è chiamato a rispondere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 567 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)