Sez. 5, Sentenza n. 31085 del 18/04/2001 Ud. (dep. 09/08/2001) Rv. 219637 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Richiesta di autorizzazione alla citazione di testi formulata per relationem al capo di imputazione - Rigetto per genericità - Illegittimità - Sussistenza - Abnormità - Esclusione - Fondamento.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
Il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta della parte alla autorizzazione alla citazione dei testi per genericità dei capitoli di prova, in quanto formulati per relationem al capo di imputazione, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto provvedimento non si pone fuori dal sistema processuale (essendo specificamente previsto dall'art. 468 cpv cod.proc.pen.), e non determina la stasi del procedimento, in quanto, da un lato, la parte, conosciuta la ragione del diniego, ben può provvedere alle opportune specificazioni ed integrazioni, reiterando la richiesta, così come può presentare direttamente in dibattimento i testimoni indicati nelle liste; dall'altro, può sollecitare l'esercizio da parte del giudice del potere di assunzione delle prove, ritenute assolutamente necessarie, ai sensi dell'art 507 cod.proc.pen. (vedasi sentenza Corte costituzionale n. 111 del 1993).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)